Centro di formazione e consulenza sulle normative giuridiche a favore di funzionari di Enti Pubblici ed Aziende private.

    

Cause di esclusione e le novità del Decreto Sviluppo:
Decreto Legge 70 / 2011

Presentazione

Dopo ben tre decreti correttivi (D.Lgs n. 6 del 26 gennaio 2007 - Primo Decreto Correttivo; D.Lgs 31 luglio 2007, n. 113 - Secondo Decreto Correttivo; D.Lgs 11 settembre 2008, n. 152 - Terzo Decreto Correttivo), che hanno sicuramente alterato l'originario impianto del Codice e dopo altri interventi, era auspicabile un momento di pausa, al fine di consentire una puntuale ed esaustiva lettura e meditazione della normativa ivi contenuta, comprensiva anche delle disposte modificazioni. Niente da fare, il Legislatore insonne questa volta è intervenuto con un dichiarato intento generale: assicurare, in presenza dell’attuale fase di crisi economica, misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in modo da consentire il perseguimento di un duplice fine una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali ed una riduzione dell'enorme mole di contenzioso esistente in materia. Ciò, sulla base della dichiarata consapevolezza che “la costruzione delle opere pubbliche rappresenta un importantissimo motore per lo sviluppo del Paese, soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo)”.
Dunque, con l’articolo 4 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (noto anche come “Decreto sviluppo”), rubricato “Costruzioni delle opere pubbliche” sono state introdotte rilevanti novità, che, a ben vedere, non attengono al solo settore delle “costruzioni”, cioè opere e lavori pubblici, ma riguardano anche i diversi settori delle forniture e dei servizi.
PROGRAMMA

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DECRETO SVILUPPO:

LE NOVITA’ IN MATERIA

DI CONTRATTI PUBBLICI

 

 

a)      L’innalzamento della soglia economica di ammissibilità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e la “riunificazione” del comma 7°, dell’articolo 122.

b)     Il cottimo fiduciario alla luce della determinazione AVCO n. 2/2011; in particolare: - le modalità di individuazione degli operatori economici da consultare; - l’indagine di mercato; - i criteri di scelta delle imprese da invitare alla gara informale.

c)      La riscrittura dell’articolo 38 (“Requisiti di ordine generale”) ed, in particolare:

-         Le modificazioni dei requisiti ostativi “penali”;

-         La modificazione in tema di divieto di intestazione fiduciaria;

-         L’introduzione di maggiore discrezionalità, per le stazioni appaltanti, nella valutazione delle violazioni in materia fiscale (lettera “g”);

-         Le modificazioni in tema di tutela al diritto al lavoro dei disabili;

-         La limitazione dell’esclusione dalla gara solo ai casi di false dichiarazioni rese con dolo o colpa grave.

-         Le altre variazioni.

d)     La riscrittura dell’articolo 46 (“Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione”): la consacrazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e la connessa esclusione di margini di discrezionalità per la stazione appaltante.

e)      Le modificazioni all’articolo 48, in tema di controllo operato dalle stazioni appaltanti sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa auto-dichiarati dai concorrenti.

f)       La predisposizione dei bandi-tipo da parte dell’Autorità di Vigilanza.

g)      Le modificazioni in tema di finanza di progetto.

h)      Le modificazioni al nuovo Regolamento attuativo, prima della sua entrata in vigore (!).

i)        Le altre modificazioni.

 

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