Presentazione
La legge n. 24 “Gelli” pubblicata sulla G.U. del 17 Marzo 2017, comporta importanti innovazioni sotto il profilo della responsabilità medica con particolare riguardo al nuovo ruolo attribuito alla struttura sanitaria, chiamata a gestire obbligatoriamente un delicato tentativo di mediazione.
Abbiamo organizzato una tavola rotonda per verificare oltre alle altre innovazioni di particolare rilievo (si pensi ai casi di responsabilità penale, ai nuovi obblighi assicurativi ecc.), soprattutto la corretta gestione del tentativo di conciliazione ora previsto sottolineandone il nuovo regime delle prove (ora capovolto a sfavore del ricorrente), le esimenti e, non ultimi, i possibili errori da non sottovalutare. “
Il nuovo quadro
di riferimento normativo
• La nuova Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria
• Sicurezza delle cure in sanità;
• Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità;
• Trasparenza dei dati;
• Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
• Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico re-gionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente;
• Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
• Azione di rivalsa o di responsabilità am-ministrativa;
• Azione diretta del soggetto danneggiato;
• Fondo di Garanzia;
Le conseguenze sul piano pratico
• Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità;
• Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
• Obbligo di assicurazione ed estensione della garanzia assicurativa
per la copertura della responsabilità extracontrattuale (
ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie
• Il “Tentativo obbligatorio di conciliazione”: la mediazione ex art 696 bis c.p.c.
• Il ruolo processuale della struttura sanitaria
• Responsabilità extracontrattuale ed onere della prova
• Errori da evitare.
Il nuovo quadro
di riferimento normativo
• La nuova Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria
• Sicurezza delle cure in sanità;
• Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità;
• Trasparenza dei dati;
• Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
• Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico re-gionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente;
• Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
• Azione di rivalsa o di responsabilità am-ministrativa;
• Azione diretta del soggetto danneggiato;
• Fondo di Garanzia;
Le conseguenze sul piano pratico
• Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità;
• Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
• Obbligo di assicurazione ed estensione della garanzia assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie
• Il “Tentativo obbligatorio di conciliazione”: la mediazione ex art 696 bis c.p.c.
• Il ruolo processuale della struttura sanitaria
• Responsabilità extracontrattuale ed onere della prova
• Errori da evitare.
Modalità di iscrizione
È sufficiente compilare il modulo elettronico riportato a fianco. Le iscrizioni dovranno pervenire entro cinque giorni dalla data del convegno. Oltre tale termine è previsto un aggravio del 10% sulla quota di adesione.
Quota di iscrizione
260
Riduzioni
Per l'iscrizione a più giornate e/o per i secondi iscritti da parte di uno stesso ente è previsto uno sconto del 15%.
Disdetta
Ogni disdetta dovrà pervenire entro cinque giorni dal convegno. Oltre tale data l'importo verrà comunque fatturato.
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